Attenzione ai commenti su Facebook! Il caso di un arbitro sanzionato

DATA PUBBLICAZIONE
TEMPO DI LETTURA
più di 5 minuti
SHARE
SHARE
TEMPO DI LETTURA
più di 5 minuti

Di Redazione

Marco Marangon, arbitro regionale CR Veneto e il suo commento su Facebook. Il fatto: il suddetto arbitro ha postato sul suo profilo Facebook un commento offensivo nei confronti di un politico di spicco nazionale.

Questo post non è stato “digerito” dalla Federazione italiana che lo ha sospeso da ogni attività per un mese con la seguente motivazione:

Il Tribunale ritiene che sia rilevante la circostanza che il profilo facebook del Marangon riporti con chiarezza il riferimento dello stesso con la FIPAV (fotografie dell’incolpato in tuta da ufficiale di gara, su un sediolone arbitrale, nell’esercizio delle funzioni, ecc) e la frase rivolta ad un soggetto politico che attualmente ricopre un’alta carica istituzionale. L’offesa va pertanto valutata non come critica di natura politica ma come quella di un ufficiale di gara FIPAV nei confronti di un organo dell’Istituzione nazionale“.

Questo il comunicato ufficiale:

“Con atto di deferimento pervenuto in data 30 Gennaio 2019, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: Marco Marangon (arbitro categoria regionale CR Veneto) per aver diffuso tramite il suo profilo facebook un post contenente una frase offensiva e lesiva nei di un politico di spicco dell’attuale governo determinando le violazioni dei seguenti articoli: 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, 13 dello Statuto FIPAV, 2, e 19 del R.A.T.; 47 n. 3 del Regolamento Struttura Tecnica della FIPAV e art. 1 del Regolamento Giurisdizionale, con l’aggravante. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera 0.
Ai sensi dell’art. 34 n. 2 del Regolamento Giurisdizionale veniva fissata per la discussione l’udienza del 20 Febbraio 2019 alla quale era presente il sostituto procuratore federale Avv. Militerni, che illustrava l’atto di deferimento, concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell’incolpato. Per il Marangon nessuno era presente, anche se lo stesso aveva già fatto pervenire memoria con la quale si scusava per il comportamento tenuto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esame di questo Tribunale viene portato il comportamento tenuto dal tesserato che nel  profilo facebook ha postato un commento offensivo nei confronti di un politico nazionale.

L’azione, sicuramente di cattivo gusto ed ammessa dall’incolpato, non può essere certo oggetto di valutazione perché effettuata nei confronti di un politico.

Ritiene invece il Tribunale che sia rilevante la circostanza che il profilo facebook del Marangon riporti con chiarezza il riferimento dello stesso con la FIPAV (fotografie dell’incolpato in tuta da ufficiale di gara, su un sediolone arbitrale, nell’esercizio delle funzioni, ecc) e la frase rivolta ad un soggetto politico che attualmente ricopre un’alta carica istituzionale.

L’offesa va pertanto valutata non come critica di natura politica ma come quella di un ufficiale di gara FIPAV nei confronti di un organo nazionale.

In tale contesto il comportamento è sicuramente rilevante e nessuna valenza può essere data alle scuse tardive comunicate dall’incolpato.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato MARCO MARANGON la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno”.

ARGOMENTI CORRELATI

CONDIVIDI SUI SOCIAL

Facebook

ULTIMI

ARTICOLI