Di Redazione
Sono molti gli interrogativi sollevati in questi giorni dalle società di volley sui divieti (e i permessi) derivanti dalle disposizioni dell’ultimo DPCM sull’emergenza sanitaria. Chiarito definitivamente, con il pronunciamento del Coni di ieri, che oltre alla Serie A sono considerate categorie “di interesse nazionale” anche Serie B, Serie C, Under 19, 17, 15 e 13, resta il nodo delle regioni inserite nelle fasce di rischio più elevate – cosiddette “zone rosse” o “zone arancioni” – in cui sono in vigore limitazioni agli spostamenti da un Comune all’altro o anche all’interno dello stesso territorio cittadino.
L’avvocato Fabio Fistetto, esperto di diritto sportivo e consulente della Lega Pallavolo Serie A, ha redatto su richiesta di quest’ultima un parere che non lascia dubbi sull’interpretazione delle leggi: resta consentito lo spostamento delle persone per partecipare a gare o allenamenti non solo della Serie A, ma di tutte le categorie individuate come “di interesse nazionale”, in quanto la partecipazione agli allenamenti è equiparata alle “comprovate esigenze lavorative“.
Riportiamo la sintesi delle sue conclusioni riferite alla Serie A: “Una volta ottenuto il riconoscimento, da parte del CONI, che i Campionati di serie A maschile di pallavolo rientrano nella categoria di ‘eventi e competizioni di interesse nazionale’ non sussistono ostacoli di carattere normativo al prosieguo dell’attività sportiva su tutto il territorio nazionale, ivi comprese nelle Regioni o Province autonome che presentano scenari di elevata o massima gravità (cd ‘zone arancioni’ o ‘zone rosse’).
Restano, pertanto, consentiti gli allenamenti e le gare, oltre che gli spostamenti sia nelle fasce orarie in cui operano le limitazioni su tutto il territorio nazionale (dalle 22 alle 05) e sia nei territori ricadenti nelle zone arancioni o rosse, fermo l’obbligo di produrre, ove richiesto, l’autocertificazione che lo spostamento è dovuto a comprovate esigenze lavorative. Con riferimento a quest’ultimo profilo ritengo che le ‘esigenze lavorative’ possano essere attestate sia dai titolari di contratti di collaborazione per attività sportiva dilettantistica (ex art. 67, comma 1, lettera m, del D.P.R. n. 917/1986), che dagli accompagnatori volontari, la cui presenza è necessaria al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di interesse nazionale“.
Da questo punto di vista un’ulteriore conferma arriva dai chiarimenti pubblicati oggi dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio: anche nelle zone rosse “sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Sono consentiti gli allenamenti degli atleti, agonisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale previsti dalla norma. In questi casi sono consentiti anche gli spostamenti inter-regionali” (a maggior ragione, quindi, quelli tra comuni o all’interno dei comuni stessi).