Di Redazione
Una squalifica di tre mesi per l’indebito rimborso di un pedaggio autostradale farebbe già notizia di per sé. Lo fa a maggior ragione se a subirla è uno degli arbitri più in vista del movimento internazionale, direttore di gara di due finali mondiali, poi referente e designatore degli arbitri di Serie A e pretendente alla guida della Commissione Arbitri della FIVB, prima delle sue improvvise dimissioni nel 2021. Stiamo parlando di Fabrizio Pasquali, sanzionato dal Tribunale Federale della Fipav per la seconda volta in pochi mesi, dopo la sentenza a suo carico del dicembre 2021.
La motivazione della decisione del giudice è circostanziata quanto curiosa: Pasquali avrebbe richiesto indebitamente il rimborso del pedaggio autostradale per la sua trasferta a Treviso in occasione della gara di Champions League di marzo 2021 tra Conegliano e Novara, a cui aveva partecipato come delegato arbitrale. Alla Federazione, spiega la sentenza, spettava soltanto il pagamento del rimborso chilometrico per la distanza percorsa, mentre dei pedaggi si sarebbe dovuta occupare la società di casa (l’Imoco, appunto).
Appare piuttosto curioso, si diceva, che nessuno degli organi competenti della Fipav abbia ravvisato l’irregolarità e che il rimborso sia stato corrisposto a Pasquali senza mai fargli rilevare l’errore, salvo poi contestarglielo in sede giudiziaria. Ma c’è di più: quel pagamento era stato autorizzato direttamente dal responsabile del settore ufficiali di gara, Luigi Roccatto.
È infatti documentato uno scambio di mail tra l’allora referente degli arbitri di Serie A e lo stesso Roccatto, nel quale il numero uno del settore arbitrale dava il suo “via libera” al rimborso di una serie di trasferte elencate da Pasquali per il mese di marzo, tra le quali anche quella “incriminata”, autorizzandole esplicitamente. Nella lista, per di più, l’ex arbitro specificava chiaramente che per la trasferta di Conegliano avrebbe richiesto il solo rimborso autostradale: nessuna possibilità di equivoco, dunque.
La corrispondenza è stata prodotta come prova dalla difesa di Pasquali nel corso del procedimento contro l’ex arbitro, ma il Tribunale Federale non l’ha considerata rilevante, ritenendo che neppure un eventuale errore altrui potesse esimere l’incolpato dalla sua violazione. Al di là dei tecnicismi giudiziari, appare del tutto evidente la sproporzione tra una presunta svista, mai rilevata da nessuno dei soggetti coinvolti e neppure dal responsabile della arbitrale Fipav, e una punizione così severa, inflitta peraltro a un soggetto non più tesserato e privo di qualsiasi incarico ufficiale. Il tutto nel quadro dell’improvvisa sparizione dal panorama del volley internazionale di uno degli esponenti più illustri della classe arbitrale italiana.