Di Redazione
Il Giudice Sportivo Nazionale ha omologato la gara di Serie A2 maschile tra Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia e Prisma Taranto dello scorso 3 gennaio, terminata con il risultato di 3-2 a favore dei lombardi. La società ospite aveva presentato un esposto chiedendo la ripetizione della gara, che si sarebbe conclusa in modo non corretto “per un provvedimento abnorme assunto in violazione del regolamento Video-check dal primo arbitro“: quest’ultimo, infatti, aveva sanzionato con un cartellino rosso i pugliesi per la mancata “denuncia” di un tocco a muro, fattispecie non prevista dal regolamento.
Il reclamo è stato dichiarato inammissibile per ragioni di diritto: secondo il Giudice Sportivo, infatti, “la procedura attivata mediante l’esposto appare del tutto irrituale perché in contrasto con i mezzi di contestazione e impugnazione previsti inderogabilmente dal Regolamento Giurisdizionale. Anche volendolo considerare di fatto e più propriamente una ‘istanza’ in base al principio di conservazione degli atti, previsto dal più ampio ordinamento giuridico, l’esposto al vaglio di questo Giudice non risulta correttamente presentato perché non preceduto dal preannuncio, dalla successiva conferma e dal pagamento della prescritta tassa“.
Anche nel caso in cui il reclamo fosse stato presentato correttamente, comunque, il Giudice Sportivo non sarebbe potuto intervenire: la situazione descritta dalla Prisma Taranto, infatti, “descriverebbe un errore tecnico (articolo 37 comma 8, Regolamento Gare), notoriamente sottratto al sindacato di questo Giudice“.
(fonte: Comunicato stampa)