La società Chieri ’76 Volleyball comunica che in data odierna, 20 marzo 2025, ha depositato presso il Giudice Sportivo nazionale il ricorso relativo alla gara dei quarti playoff contro Igor Novara, disputata in data 19 marzo 2025, per errore tecnico arbitrale, inerente un chiaro fallo di posizione della compagine avversaria.
Il giudice sportivo con provvedimento comunicato nella serata odierna ha respinto il ricorso con la decisione allegata che Chieri si astiene dal commentare.
In queste condizioni la società si riserva di valutare di presentare nella giornata di domani reclamo d’urgenza avanti la Corte sportiva d’appello.
Di seguito la decisione del Giudice Sportivo.
Il Giudice Sportivo Nazionale Aw. Marco Stefano Marzano con Aw. Sebastiano Guarnaschelli, Avv Fulvia Finotti, Aw. Margherita Giacoppo, Dott.ssa Rosella Santoro, Aw. Alessandro Rosi, Av Annamaria Quaranta, Av. Carlo Ghia, Segretario Sig. Giuseppe Mastronardi, ha omologato le gare riportate in allegato e adottato il seguente provedimento:
GARA N. 4009/A1FPA – IGOR GORGONZOLA NOVARA – RMUTUA FENERA CHIERI
- Letti gli atti ufficiali e l’istanza ex art. 23 del Regolamento Giurisdizionale fatta pervenire a questo
- Ufficio dal sodalizio CHIERI ’76 VOLLEYBALL in merito ad una pretesa irregolarità tecnica nelle svolgimento dell’incontro in oggetto, riferita verificatasi nel 4° set sul punteggio di 24-17 a favor della squadra antagonista, siccome tale da compromettere l’omologa della gara con il risultato conseguito sul campo;
- acquisite, a supplemento del rapporto arbitrale, note a chiarimento del lamentato da parte della coppia arbitrale;
CONSIDERATO
- che il sodalizio CHIERI ’76 VOLLEYBALL ha contestato in atti un omesso accertamento, da parte della coppia arbitrale, di un fallo di posizione in ricezione commesso dalla squadra antagonista
- nel quarto set;
- che, detto sodalizio reclamante, ha lamentato che in ragione di tale omissione si sia disapplicata la regola di gioco 7.5.4.1. con conseguente incidenza sul regolare svolgimento dell’incontro;
OSSERVA
Dall’esame del rapporto di gara, fonte primaria di prova, nonché dalle note integrative acquisite : corredo dai direttori di gara, non sono emersi elementi a comprova dell’effettivo verificarsi, nella circostanza dedotta in istanza, del fallo di posizione che si assume essere stato commesso dall squadra in campo del sodalizio Igor Gorgonzola Novara.
Ciò in quanto entrambi i direttori di gara hanno riferito di non avere rilevato il fallo di posizione denunciato.
Ciò premesso, è opportuno segnalare che, ai sensi del punto n. 5.1.3.2. delle Regole di Gioco l’istanza ex art. 23 del Regolamento Giurisdizionale può avere ad oggetto “l’applicazione interpretazione delle Regole da parte degli arbitri” e non un’errata valutazione di una situazione d gioco.
Sotto tale aspetto, la prova filmata offerta a suffragio dal sodalizio reclamante risulta irrilevante a fini del decidere, in quanto tesa a volere dimostrare un presunto errore di valutazione dell’arbitr nell’espressione della propria discrezionalità tecnica.
Per i suesposti motivi,
DELIBERA
• di rigettare l’istanza presentata dalla società CHIERI ’76 VOLLEYBALL e di omologare l’incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.
Affisso in Roma il 20 marzo 2025
Il Giudice Sportivo Nazionale
f.to Aw. Marco Stefano Marzano